La patente nautica, in Italia, è il documento che abilita il cittadino maggiorenne al comando di unità da diporto.
È rilasciata a seguito di esame dagli uffici della motorizzazione civile, dalle capitanerie di porto o dagli uffici circondariali marittimi. Particolari categorie di appartenenti alle forze armate o di polizia possono ottenere il rilascio della patente nautica senza esami, a riconoscimento di brevetti militari e stati di servizio
La disciplina delle patenti nautiche è definita nel decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha per oggetto il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo n.171 del 18 luglio 2005 “Codice della nautica da diporto”.
Il Codice della nautica da diporto definisce le costruzioni destinate alla navigazione da diporto in:
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natanti, unità di lunghezza inferiore ai 10 metri;
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imbarcazioni da diporto, unità di lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri;
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navi da diporto, unità con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri di lunghezza.
Quando la patente nautica è obbligatoria
La patente nautica è obbligatoria per condurre:
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qualsiasi tipo di imbarcazione oltre le 6 miglia dalla costa
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qualsiasi tipo di imbarcazione con motore di potenza superiore ai 30 kW (40,8 Cv);
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qualsiasi tipo di imbarcazione con potenza massima inferiore a 30 kW (40,8 Cv), ma:
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con cilindrata superiore a 750 cc (2 tempi)
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con cilindrata superiore a 1000 cc (4 tempi fuoribordo o a iniezione diretta)
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con cilindrata superiore a 1300 cc (4 tempi entrobordo)
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con cilindrata superiore a 1300 cc (diesel sovralimentato)
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con cilindrata superiore a 2000 cc (diesel aspirato)
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moto d’acqua indipendentemente dalla distanza dalla costa
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imbarcazioni adibite allo sci nautico
Quando non è obbligatoria la patente nautica
La patente nautica non è obbligatoria per condurre un’unità da diporto:
- con potenza e cilindrate inferiori a quelle sopra citate
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entro le 6 miglia dalla costa
Requisiti fisici per conseguire la patente nautica
Il decreto legge 171 nell’allegato I dichiara che:
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Non possono conseguire la patente nautica né effettuare la convalida della stessa tutti coloro che sono affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche, minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali o che siano dediti all'uso di sostanze psicoattive.
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Nei soggetti binocoli, è necessario avere una vista non inferiore ai 10/10 complessivi raggiungibili con le lenti, purché, in caso di correzione miopica in un occhio e ipermetropica nell’altro la differenza fra le lenti non sia superiore a tre diottrie. In caso di correzione necessaria per un solo occhio la lente non deve superare i 3/10.
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Per i soggetti ultrasessantenni o affetti da diabete, glaucoma, nuro-otticopatie, cheratopatie, malattie degenerative corio retiniche, il visus deve risultare almeno in un occhio superiore al 70% del normale, con lettura di ottotipo di 3/10.
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Nei soggetti monocoli, funzionali o anatomici, il visus naturale deve essere di almeno 5/10 e il visus corretto non può essere inferiore a 8/10, raggiungibile con la correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con le lenti a contatto.
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Percezione della voce di conversazione, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, con fonemi combinati a non meno di 8 metri complessivi e a non meno di 2 metri dall'orecchio che sente di meno.
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Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici o complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati nel IV decile della scala decilica.
Categorie di patente nautica
il Decreto Ministeriale N. 146 definisce tre diverse categorie di patente nautica.
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Patente nautica di Categoria A per natanti o imbarcazioni da diporto a vela e a motore o solo motore entro 12 miglia dalla costa; per barca a vela e a motore o solo motore senza limiti dalla costa.
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Patente nautica di Categoria B per comando navi da diporto che superano i 24 metri lft. Per conseguirla è necessario possedere già da almeno 3 anni la patente vela o motore senza limiti dalla costa.
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Patente nautica di Categoria C per la conduzione di natanti o imbarcazioni, dotate di particolari dispositivi elettronici, da diporto rilasciata a persone portatrici di particolari patologie che devono obbligatoriamente ospitare a bordo dell’imbarcazione una persona di età non inferiore ai 18 anni e che sia in grado di svolgere tutte le funzioni manuali atte a condurre il mezzo nautico e a salvaguardare le vite umane in mare.
Quando fare il rinnovo?
La validità delle patenti nautiche corrisponde a 10 anni a partire dalla data di rilascio o di convalida. La stessa validità scende a 5 anni per chi supera i 60 anni di età o ad un tempo ancora inferiore per le patenti di categoria C conseguite da persone con infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali, conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dalla commissione medica locale.
In dettaglio per la categoria B, il rinnovo va effettuato seguendo queste tempistiche:
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ogni 10 anni per i cittadini con meno di 50 anni d’età;
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ogni 5 anni per gli over 50, con meno di 70 anni;
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ogni 3 anni per coloro che hanno tra i 70 e gli 80 anni d’età;
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ogni 2 anni per gli over 80.
Così come per la patente di guida valida per le automobili, anche per il rinnovo della patente nautica vale la cosiddetta regola del compleanno, secondo cui la data di scadenza della patente coincide infatti con il giorno del compleanno del titolare.
La patente nautica può essere rinnovata in ogni momento e il rinnovo deve avvenire presso lo stesso ufficio da cui è stata rilasciata e solo su richiesta del titolare. Dopo la convalida la durata successiva decorre dalla data di convalida.
Quali sono i casi di sospensione e ritiro della patente nautica?
La sospensione da parte dell’autorità che ha provveduto al rilascio avviene nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di idoneità sia fisici che psichici. In questo caso il recupero della stessa dovrà avvenire previa visita medica e certificazione della presenza delle condizioni fisiche e mentali necessarie per condurre il mezzo nautico.
Le patenti nautiche possono essere ritirate dall'autorità marittima o della navigazione interna del luogo per un tempo dai 3 ai 6 mesi anche in caso di:
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conduzione e comando dell’unità in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanza stupefacenti;
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atti di imprudenza o imperizia che mettono a rischio l’incolumità pubblica e possono recare danni;
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su richiesta del prefetto per motivi di pubblica sicurezza.
La sospensione avviene in caso di inizio di procedimento penale per delitti di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime colpose, derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unità da diporto e delle navi o per i delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione.
La revoca delle patenti dall'autorità che l'ha rilasciata avviene nel caso in cui il titolare non sia più in possesso, con carattere permanente, dell'idoneità fisica e psichica. Qualora la revoca della patente sia intervenuta per perdita dei requisiti morali, l'interessato può conseguire una nuova abilitazione dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione. Qualora la revoca della patente di categoria A o B sia intervenuta per perdita dell'idoneità neuro-motoria, l'interessato ha facoltà di conseguire senza esami la patente di categoria C, previo accertamento del possesso dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 36.
Chi rilascia le patenti nautiche?
L’accesso agli esami – che per la navigazione entro 12 miglia dalla costa possono avvenire anche presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile può avvenire con le seguenti modalità:
- per quanto riguarda gli Uffici provinciali della Motorizzazione possono iscriversi i candidati residenti o domiciliati nella Provincia, in quella confinante o in altra ricompresa nella medesima Regione;
- per gli Uffici marittimi possono iscriversi i candidati residenti o domiciliati in una delle provincie ricomprese nella giurisdizione territoriale della Direzione Marittima o nella Direzione Marittima confinante.
Le tariffe per l’ammissione agli esami ammontano a euro 20,00 per le abilitazioni di categoria A e C (imbarcazioni) e di euro 60,00 per quelle di categoria B (navi da diporto).
Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche:
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capitanerie di porto, uffici circondariali marittimi e uffici di Motorizzazione Civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto intermodale, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;
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capitanerie di porto e uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa;
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capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto.
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